Liquidazione degli usi civici. Partecipazione necessaria al procedimento di tutti gli aventi diritto. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28009 del 27 ottobre 2023)
Rivestono la qualità di contraddittori necessari nel giudizio instaurato davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo di cui si tratti, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che possa assumere rilievo il termine decadenziale di sei mesi dall’entrata in vigore della legge – salvo che non trattasi di terreni che non appartengono al demanio universale o comunale, ai sensi del combinato disposto della L. 3 ottobre 1927, n. 1766, art. 3, commi 1 e comma 2.