SORTEGGIO DELLE OBBLIGAZIONI 1. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo V del Titolo V stabilita dall'art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(Testo previgente:
Le operazioni per la estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.)