LEGGI SPECIALI 1. Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
2. La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(Testo previgente:
La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell' atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l' iscrizione presso l' ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell' ammontare della propria quota.)